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Aggiornamento Coronavirus Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 35 del 14.03.2020

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Ordinanza della Regione Emilia Romagna impone le seguenti misure: 

 

1. Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 punto 2) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere). Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie;

 

2. In riferimento alle deroghe al divieto di aperture delle attività di commercio al dettaglio di cui al punto 1 del DPCM 11 marzo 2020 le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento;

 

3. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento;

 

4. Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenze alberghiere agriturismi per i clienti che vi soggiornano;

 

5. Chiusura al pubblico degli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza;

 

6. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, quali rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari, anche in esercizi polifunzionali di cui alla l'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999 n. 14 e ss.mm.ii, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, fermo restando l’apertura della/e attività commerciale/i consentita/e;

 

7. La sospensione delle attività di cui al punto 3) dell’art. 1 comma 1 punto 3 del DPCM 11 marzo 2020, non si applica a tutte le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) ed ai mezzi (a titolo esemplificativo: gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi);

 

8. Gli enti pubblici strumentali della Regione, quelli da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione possono, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità telematiche che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti, esprimere il voto, approvare il verbale;

 

9. E’ sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;

 

10. In riferimento alle deroghe al divieto di aperture degli esercizi di ristorazione di cui al punto 2 del DPCM 11 marzo 2020, le pubbliche amministrazioni al fine di consentire ai dipendenti e agli operatori che ai sensi dell’art. 1 punto 6) svolgono attività indifferibili da rendere in presenza di poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro, possono disporre che i titolari dell’esercizio di bar o ristorazione, nel rispetto delle regole di salvaguardia dettate dal Ministero della Salute in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, mantengano l’apertura di tutti gli esercizi situati all’interno di strutture al servizio di uffici e servizi pubblici;

 

11. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 15 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020.

 

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Disposizioni Normative