Costi contabilizzati

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Come indicato dall' articolo 32 comma 2 lettera a articolo 10 comma 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Articolo 32 comma 2 lettera a

Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:  

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

Articolo 10 comma 5

Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè del conseguente  risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni  provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonchè al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

I dati di spesa riportati nei prospetti articolano la spesa in funzioni e servizi così come risultante dai conti consuntivi annuali.

 

RIEPILOGO GENERALE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

 

Ultima revisione dei contenuti della pagina: 05-10-2023

 
 

Data creazione pagina: 27 Giugno 2013
Ultimo aggiornamento: 05 Ottobre 2023