Banner con dicitura "Emergenza Coronavirus"
 
 

Aggiornamento Coronavirus Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 66 del 22.04.2020

Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.

 

Ordinanza della Regione Emilia Romagna impone le seguenti misure:

 

permanendo tuttora le motivazioni per l’adozione del presente provvedimento:

 

1. Sull’intero territorio regionale a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:


a) è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza ( la Provincia di Rimini è esclusa ) ;


b) è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti ( la Provincia di Rimini è esclusa ) ;

 

c) sono consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e  comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l’area boschiva si estenda anche  ad esso;

 

d) sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio;

 

e) sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto;

 

f) restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree  pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati  a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la  gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in  modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7   c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.

 

2. Per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e per il Capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:

 

a) per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino  nonché  la  ricezione in  magazzino  di  beni  e forniture;

 

b) non sono consentite le attività previste dal precedente punto 1 lett. a) e b) ;

 

c) sono consentite le attività previste dal precedente punto 1 lett. c), d) ed e);

 

d) si applicano le disposizioni relative ai mercati previste dal precedente punto 1 lett. F).

 

3. Per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e per il Capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo, in deroga a quanto stabilito dalla lettera h dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 3 aprile 2020, a far data dal 27 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all’apertura delle loro sedi, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al protocollo del 14 marzo 2020 sottoscritto tra organizzazioni datoriali e sindacali a livello

 

 

Documento in formato Adobe AcrobatOrdinanza Regione Emilia Romagna n. 66 del 22.04.2020(107 KB)

 

 
 
 
Banner con dicitura "Regione Emilia-Romagna"
 
 
Banner con dicitura "Coronavirus Domande e Risposte" #covid19
 
 
 
 

Area tematica:


Data creazione pagina: 22 Aprile 2020
Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2020