PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Responsabile della prevenzione della corruzione

Secondo quanto indicato all'articolo 43  comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013  

All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel (Piano triennale per la prevenzione della corruzione).

Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Attuale Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza è il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Massara nominato con Decreto Sindacale n. 58 del 21 agosto 2017 che ha confermato il precedente Decreto n. 146 del 23/09/2014.

 
 
 
 

Convenzione tra i comuni di Riccione e Montefiore Conca per l'utilizzo in forma associata del Segretario Comunale

 

Recapiti Telefonici

 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione

2023/2025
2022/2024
La presente relazione è stata oggetto di comunicazione all'Organo di Indirizzo nel corso della seduta di Giunta del ...
2021/2023
La presente relazione è stata oggetto di comunicazione all'Organo di Indirizzo nel corso della seduta di Giunta del 31.01.2022
2020/2022
2019/2021
2018/2020
2017/2019
2016/2018
2015/2017
2014/2016
 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

Non sono stati adottati Regolamenti in materia.
 
 
 

Responsabile Anagrafe Unica Stazione Appaltante (RASA), Referente Unico Comunicazione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) E Responsabile Trasmissione Dati all'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)

Le Amministrazioni Pubbliche sono  tenute a nominare le seguenti figure:

1. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante con le modalità di aggiornamento e validazione comunicate dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;
2. Referente unico, con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e quindi per il monitoraggio opere pubbliche;
3. Responsabile trasmissione dati all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per l’adempimento degli obblighi di informazione di cui all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e di cui all’art 7 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e successive deliberazioni/comunicati ANAC sull’assolvimento dei suddetti obblighi.

 

Patti di Integrità

Le pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti sono di regola tenute a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. In tal caso le pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità è causa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto. Si pubblicano qui di seguito i patti di integrità approvati dal Comune di Riccione.

 

Whistleblowing

Iconcina whistleblowing

La segnalazione degli illeciti ( D.Lgs 24/23 e Linee Guida ANAC n. 311 del 12.7.23)

Ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina di cui al D.LGS 24/23

Vi sono ricompresi, tra l'altro, tutti i soggetti che si trovino (anche solo temporaneamente) in rapporti lavorativi con l'Ente, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l’Amministrazione o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

I soggetti che godono della protezione  

La tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. IN PARTICOLARE:  Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente

L’oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia 

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, (compresi i fondati sospetti), di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente commesse  nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad illeciti civili, penali, amministrativi e contabili.

L’ irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante 

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.  Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni 

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. E’ necessario che risultino chiare: 

1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;   

2. la descrizione del fatto;

3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24,  Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Linee Guida ANAC  in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità approvate con delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023.

 
Procedura segnalazione

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità

I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare comportamenti illeciti o comunque fatti e circostanze valutabili sotto l'aspetto penale e disciplinare, di cui siano venuti a conoscenza nell’amministrazione comunale, debbono riferire direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con le seguenti modalità ed utilizzando la modulistica sotto riportata:

  • mediante invio all’indirizzo di posta elettronica dedicata del RPC : anticorruzione@comune.riccione.rn.it;
  • a mezzo del servizio postale o tramite posta interna (i documenti saranno registrati nel protocollo informatico del Comune con modalità atte a garantire l'anonimato);
  • verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al RPC.

La segnalazione di illeciti e irregolarità lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in ipotesi di accertata calunnia, diffamazione e mobbing.

 
 

Piattaforma segnalazione illeciti

E' operativa l'applicazione informatica per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, dei fornitori e dei collaboratori.

 

Revisione Codice di Comportamento

Il P.T.P.C. prevede, tra le varie misure di prevenzione della corruzione, la revisione del vigente Codice di Comportamento del Comune di Riccione per quanto riguarda, in particolare, i principali doveri di fedeltà, buona amministrazione e imparzialità.

A questo scopo, i cittadini, i dipendenti, i collaboratori e tutte le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi possono presentare osservazioni e/o eventuali proposte di miglioramento, di cui l’Amministrazione comunale terrà conto in sede di revisione del Codice stesso. Le eventuali osservazioni e/o proposte di miglioramento dovranno pervenire, entro e non oltre il 04/05/2016, al protocollo o alternativamente all’indirizzo comune.riccione@legalmail.it utilizzando l’allegato Modulo.

 

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Applicazione nuovo art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 30-03-2001 n. 265

L'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 30-03-2001 n. 265 vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

 
 

Link utili

 

Atti di accertamento delle violazioni

Si attesta che non ci sono state violazioni in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013
 

Data creazione pagina: 04 Giugno 2013
Ultimo aggiornamento: 12 Ottobre 2023