DIA - Denuncia di inizio attività ai sensi della L.R.31/02
Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio attività , almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta allo Sportello Unico per l'Edilizia la denuncia, accompagnata dagli elaborati progettuali e da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al Regolamento Edilizio Comunale e alla valutazione preventiva, ove acquisita.
La denuncia di inizio attività è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dal titolo V della legge Regionale 31/2002.
La DIA è obbligatoria per le seguenti opere:
a) opere di manutenzione straordinaria;
b) restauro e risanamento conservativo;
c) interventi,consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora riguardino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte II del D.Lgs. n° 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-artistico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
d) recinzioni, mura di cinta e cancellate;
e) interventi di ristrutturazione edilizia;
f) interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti nei casi e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;
g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici;
j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera ai sensi L.R.31/02 art. 18 e 19;
k) la realizzazione di parcheggi di pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9 c.1 L. 122/89, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
l) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attivita' agricola e l'apposizione di cartelli pubblicitari, secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale;
m) in sanatoria : all'uopo si attesta che l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della DIA in SANATORIA.
N.B.: La presente descrizione è di carattere generale. E' consigliabile l'approfondimento delle varie norme attinenti all'intervento edilizio da realizzarsi.
- Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
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giovedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30
e-mail per l'invio di documenti ufficiali
Fax ufficiale per l'invio documenti
0541 601962
Documentazione da presentare
ALLEGATI (OBBLIGATORI):
- Elaborati progettuali in n° 1 copia redatta ai sensi dell'art. 17 del R.E.C. (comprensiva dello stato di fatto);
- Dettagliata relazione tecnica ed, in relazione al tipo di intervento, schede relative al pieno soddisfacimento dei requisiti cogenti previsti dal R.E.C.; (vedi modulistica allegata)
- Documentazione fotografica;
- Dichiarazione di asseveramento; (pag. 2 Modulo per Denuncia di inizio attività )
- Estratto di P.R.G. con evidenziato l'immobile;
- Dichiarazione dell'avente titolo di essere a conoscenza della normativa in materia di attività dei cantieri; (vedi modulistica allegata)
- Nulla Osta e Pareri prescritti (se necessari);
- Attestazione di versamento dei Diritti di Segreteria ( € 77,00 ) e dei contributi di costruzione, se dovuti, sul C.C.P. 10702470 intestato a "Comune di Riccione - Concessioni Edilizie - Servizio Tesoreria";
- Documentazione per Autorizzazione Ambientale (se necessita);
- Copia di valido documento d'identità dell'avente titolo, del progettista e del direttore lavori.
La Denuncia di Inizio Attività ha validità massima pari a tre anni, decorrenti dalla data d'inizio lavori indicata nella denuncia stessa. Il termine di inizio lavori indicato nella D.I.A. non dovrà essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della stessa. L'interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori.
La D.I.A. è soggetta ai costi previsti dal punto "8" del precedente paragrafo.
La Denuncia di Inizio Attività deve essere inoltrata allo sportello unico per l'edilizia almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
In caso di incompletezza della documentazione, entro il medesimo termine, il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia richiede la documentazione integrativa e, in questo caso, il termine per dare inizio ai lavori, resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto.
Legge Regionale Emilia Romagna n° 31 del 25/11/2002