Riconoscimento di Figli Naturali
I figli naturali, nati o concepiti da genitori non uniti da matrimonio valido agli effetti civili, possono essere riconosciuti:
- contestualmente alla dichiarazione di nascita, da entrambi i genitori (ipotesi più frequente); successivamente alla dichiarazione di nascita, da entrambi o da uno soltanto dei genitori;
- prima della nascita, da entrambi i genitori o dal padre successivamente al riconoscimento materno, col consenso della madre (riconoscimento di figlio nascituro).
Il riconoscimento può essere fatto davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza dei genitori.
I genitori naturali che intendano effettuare il riconoscimento devono aver compiuto 16 anni, altrimenti occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il riconoscimento paterno successivo a quello materno è possibile in ogni caso solo con il consenso della madre.
Nel caso di riconoscimento paterno successivo alla nascita effettuato dopo il riconoscimento materno, l'Ufficio di Stato Civile trasmette gli atti al Tribunale per i Minorenni di Bologna per l'attribuzione del cognome, sulla base della scelta effettuata dai genitori (conservazione del cognome materno, aggiunta del cognome del padre a quello della madre, sostituzione del cognome del padre a quello della madre).
- Ufficio Stato Civile - Leva
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Documentazione da presentare
Rivolgersi all'Ufficio Stato Civile , portando con sé un documento di riconoscimento valido.
Nel caso di riconoscimento di figlio nascituro, occorre presentare anche un certificato medico che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Costi nessuno
Validità permanente
30 giorni
- art. 42 e ss. D.P.R. n. 396 del 3.11.2000; art. 250 e ss. Codice Civile.
Non presente