Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Art. 16 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia
(art.44, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 - art.9, comma 3, Statuto)
- La commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, di cui all'Art. 9, comma 3, dello statuto, è individuata nella conferenza dei capigruppo e svolge le seguenti funzioni:
a) verifica delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri;
b) verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo;
c) verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nel piano esecutivo di gestione;
d) formulazione di indirizzi e relativa vigilanza sull'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal comune e di altre strutture partecipate dal comune; verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati;
e) statuti, regolamenti e relative modificazioni.
- La commissione stabilisce specifici criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di controllo e di verifica di cui al comma 1.
- Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la commissione è presieduta da un capogruppo designato dai capigruppo di minoranza. La nomina avviene con le modalità previste dall'Art. 96, comma 4.
- Le sedute della commissione di garanzia e controllo non sono pubbliche.