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Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 16 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia
(art.44, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 - art.9, comma 3, Statuto)
  1. La commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, di cui all'Art. 9, comma 3, dello statuto, è individuata nella conferenza dei capigruppo e svolge le seguenti funzioni:
    a) verifica delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri;
    b) verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo;
    c) verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nel piano esecutivo di gestione;
    d) formulazione di indirizzi e relativa vigilanza sull'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal comune e di altre strutture partecipate dal comune; verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati;
    e) statuti, regolamenti e relative modificazioni.
  2. La commissione stabilisce specifici criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di controllo e di verifica di cui al comma 1.
  3. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la commissione è presieduta da un capogruppo designato dai capigruppo di minoranza. La nomina avviene con le modalità previste dall'Art. 96, comma 4.
  4. Le sedute della commissione di garanzia e controllo non sono pubbliche.
 
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