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Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo 2 - Gruppi Consiliari

Art. 11 - Presidenza dei gruppi consiliari
(art. 38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art.17 Statuto)
  1. Ciascun gruppo, con dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, comunica il nome del capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio comunale neoeletto. In mancanza di tale comunicazione, è considerato capogruppo il consigliere che, nell'ambito della propria lista, ha ottenuto più preferenze.
  2. Per la presidenza del gruppo misto, salvo diversi accordi tra i componenti, vige il criterio della rotazione semestrale.
  3. Il presidente ed il vice presidente del consiglio, quando esercita funzioni vicarie del presidente, non possono essere nominati a capo di un gruppo consiliare, salvo che rappresentino un gruppo costituito esclusivamente da essi medesimi.
 
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