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Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo 2 - Gruppi Consiliari

Art. 10 - Denominazione dei gruppi
(art. 38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art.17 Statuto)
  1. Ciascun gruppo consiliare adotta una propria denominazione che viene comunicata al consiglio al momento della costituzione.
  2. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio, sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Per i non aderenti si applica quanto previsto dall'Art. 9, comma 4.
  3. Il gruppo misto assume la denominazione di "gruppo misto".
  4. Il presidente del consiglio può disconoscere la denominazione di un gruppo se contraria alla legge ovvero se, in caso di scissione di un gruppo consiliare da uno già costituito, la denominazione del gruppo che si separa ricalca, anche in parte, il nome originario. In questi casi il presidente invita il gruppo interessato a proporre una nuova denominazione.
 
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