Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Capo 2 - Gruppi Consiliari
Art. 09 - Composizione dei gruppi consiliari
(art. 38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000 - - art.17 Statuto)
- Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, fatta eccezione per il sindaco.
- A termini dello statuto, alla costituzione dei gruppi ed alla designazione dei capigruppo si provvede nella seduta di insediamento del consiglio neo eletto.
- I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche se una lista ha avuto eletto un solo consigliere.
- I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale, con contestuale designazione del capogruppo; diversamente entrano a far parte del gruppo misto che, in fase di prima costituzione, può essere formato anche da un solo consigliere comunale. Se, invece, intendono aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione dal capo del gruppo cui intendono aderire.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.