Sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
Il funzionario incaricato dal Sindaco attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del firmatario, maggiorenne, a mezzo documento di riconoscimento valido.
Sono esclusi gli atti rivolti ad organi del potere giurisdizionale (ricorsi, querele, etc.).
L'autentica di firma è necessaria sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà destinate a privati e nel caso di deleghe a terzi, per la riscossione di benefici economici (pensioni statali).
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto.
Se l'istanza viene presentata a messo terze persone o spedita tramite posta, occorre allegarvi la fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
Per i minori la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore; per gli interdetti dal tutore.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,fatti e qualità personali o attestabili da parte dei soggetti pubblici o privati italiani.
- Ufficio Anagrafe
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