IDS - Imposta di Soggiorno - dichiarazione online

 

Nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale (D.Lgs. 23/2011) il Comune di Riccione ha introdotto con Delibera di C.C. n. 13 del 11/04/2013 l'Imposta di Soggiorno con decorrenza 1 giugno 2013.

 

ATTENZIONE 

In base a quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del Regolamento per l'applicazione dell'IdS, a partire dal 1/07/2023 le scadenze per il versamento e la presentazione delle rendicontazioni passano da bimestrali a trimestrali.

 

 

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Servizio Tributi

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DICHIARAZIONE ANNUALE

Come previsto  dall’articolo 180 del Dl 34/2020 entro il  30 giugno di ogni anno i gestori delle strutture ricettive devono presentare  la dichiarazione dell’imposta di soggiorno all'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione  andrà effettuata esclusivamente in via telematica, in base al modello approvato il 29 aprile 2022 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze seguendo le specifiche tecniche allegate.

La dichiarazione annuale  si aggiunge alle rendicontazioni periodiche previste dal Regolamento comunale e all’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro 30 giorni in caso di chiusura dell’attività).

 

Il legislatore ha inoltre previsto le sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell’importo dovuto.

 

Chi deve pagare?

L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Riccione, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi da intendersi per le seguenti categorie: alberghi e residenze turistico-alberghiere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, ostelli, case per ferie, ostelli, affittacamere, (room and breakfast, locande) Bed & Breakfast, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e 10 pernottamenti non consecutivi per i campeggi.

Chi è esente?

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  • i soggetti residenti nel Comune di Riccione,
  • i minori fino al compimento del 14° anno di età,
  • i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel Territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  • il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio,
  • gli autisti di pulmann e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pulmann  e per ogni accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti,
  • il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa,
  • i portatori di handicap invalidi al 80%, certificati a norma di legge ed un accompagnatore,
  • i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (c.d. turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1,2 e 3 stelle,
  • lavoratori dipendenti e agenti di commercio che soggiornano per motivi di lavoro, con contratto, dal 8° giorno di soggiorno anche non consecutivo;
  • studenti che svolgono tirocini o stage;
  • turisti che utilizzano il treno in base a specifiche convenzioni finalizzate al miglioramento della ricettività turistica.

L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

Come e quando effettuare i pagamenti:

Le strutture ricettive nel 2024 devono versare alle seguenti scadenze:

 

16 GENNAIO   - 4 trimestre 2023 (Ottobre/Novembre/Dicembre) 

16 APRILE      - 1 trimestre 2024 (Gennaio/Febbraio/Marzo) 

16 LUGLIO      - 2  trimestre 2024 (Aprile/Maggio/Giugno)

16 OTTOBRE   - 3 trimestre 2024 (Luglio/Agosto/Settembre)

16 GENNAIO 2025 - 4 trimestre 2024 (Ottobre/Novembre/Dicembre)

  

L'IBAN per i versamenti è il seguente: 

IT 45 Z 02008 24100 000104592412 c/o Unicredit Banca

Intestato a COMUNE DI RICCIONE - IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 è inoltre consentito il pagamento con:

- il sistema PagoPa

- mod. F24

per altri obblighi vedere Regolamento per l'Applicazione imposta di Soggiorno:

 Art. 6 Obblighi dei responsabili del pagamento dell’imposta e dichiarazione

TARIFFE

 

Alberghi (con e senza somministrazione) e residenze turistico-alberghiere

 

Alberghi (con e senza somministrazione) e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla Delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/09 e n. 1301/09

 

CLASSIFICAZIONE
IMPOSTA (in euro)
1 stella
1,00
2 stelle
1,20
3 stelle/3 stelle superior
2,00
4 stelle/4 stelle superior
3,20
5 stelle
4,20
 
 

Strutture ricettive all'aria aperta

Campeggi classificati secondo i parametri stabiliti dalla Delibera G.R. 2150/2004

modificata dalla Delibera n. 803/2007 

 

*fino ad un massimo di 10 pernottamenti non consecutivi

CLASSIFICAZIONE
IMPOSTA (in euro)
3 stelle
0,90*
4 stelle
1,40*
 
 

Strutture ricettive extra alberghiere: case e appartamenti per vacanza

Case e appartamenti per vacanza gestiti in forma d'impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007

 

CLASSIFICAZIONE
IMPOSTA (in euro)
2 soli
1,00
3 soli
1,20
4 soli
2,00
non soggetti a classificazione
1,20
 
 

Strutture ricettive extra alberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere

Case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande): ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata alla delibera n. 803/2007

 

CLASSIFICAZIONE
IMPOSTA (in euro)
categoria unica
1,20
 
 

Altre tipologie ricettive

TIPOLOGIA STRUTTURA
IMPOSTA (in euro)
Altre tipologie ricettive non soggette a classificazione: Bed&Breakfast ai sensi della delibera G.R. 2149/2004
1,20
Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi delle delibera G.R. N. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 802/2007
Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017
1,20
Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e aree attrezzate di sosta temporanea, ai sensi della delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007
0,00
 

Modulistica


Data creazione pagina: 18 Aprile 2013
Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio 2024