Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo 6 - La Discussione

Art. 87 - Tempi degli interventi per proposte di deliberazioni
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento:

    a) il relatore dispone di un tempo massimo di dieci minuti per l'illustrazione iniziale e di dieci minuti per la replica finale, salvo che rinunci all'illustrazione iniziale, nel qual caso dispone di venti minuti per la replica finale;
    b) un componente di ciascun gruppo consiliare di dieci minuti per l'intervento principale e di cinque minuti per la replica, ammessa solo se c'è stato un intervento nella discussione principale, ivi inclusa la dichiarazione di voto, fatto salvo il caso dell'articolo 86, comma 6. Per intervento principale si intende il primo intervento di ciascun gruppo consiliare, fatta salva diversa dichiarazione;
    c) i restanti consiglieri di cinque minuti per il loro intervento;
    d) il sindaco di dieci minuti per le conclusioni finali;
    e) il tempo massimo per gli interventi sugli emendamenti è di tre minuti;
    f) il tempo massimo per le dichiarazioni di voto è di due minuti, nel caso previsto dall'articolo 86, comma 6. 
  2. Su istanza del capogruppo consiliare, è possibile contingentare i tempi dell'intervento principale (esclusi i monogruppi); in tal caso, può intervenire un solo componente di ciascun gruppo, nel tempo massimo di quindici minuti.
  3. I tempi di cui ai comma 1 e 2 si raddoppiano per le discussioni relative allo statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto consuntivo, ai piani urbanistici e ad altri argomenti decisi dalla conferenza dei capigruppo.
  4. Alle interrogazioni ed interpellanze, domande di attualità, ordini del giorno, mozioni e comunicazioni si applicano le regole ed i tempi previsti rispettivamente dagli articoli 47, 48, 49, 50 ed 81.
 
 

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