Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo 6 - La Discussione

Art. 86 - Norme generali sulla discussione
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente, con l'enunciazione dell'oggetto da trattare e dei tempi ad esso eventualmente consentiti. Subito dopo, il relatore illustra tale oggetto.
  2. I consiglieri, che intendono parlare dopo l'illustrazione del relatore, si prenotano ed il presidente del consiglio dà loro la parola secondo l'ordine di prenotazione .
  3. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola; tuttavia è consentito lo scambio di turno fra i consiglieri, previa comunicazione alla presidenza del consiglio.
  4. Il sindaco, il relatore e gli assessori possono chiedere di intervenire nel corso della discussione, complessivamente per 15 minuti, per fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dai consiglieri, utili per il prosieguo della discussione stessa.
  5. Il presidente dichiara chiusa la discussione generale al termine di tutti gli interventi dei consiglieri, dopo la replica finale del relatore, sindaco o presidente medesimo.
  6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola è concessa per le dichiarazioni di voto solo una per gruppo ai consiglieri che non sono intervenuti nella discussione ed a quelli che eventualmente si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza, per motivare il proprio voto.
  7. Dopo le dichiarazioni di voto non è consentito alcun altro intervento.