Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale
Capo 6 - La Discussione
Art. 86 - Norme generali sulla discussione
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
- La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente, con l'enunciazione dell'oggetto da trattare e dei tempi ad esso eventualmente consentiti. Subito dopo, il relatore illustra tale oggetto.
- I consiglieri, che intendono parlare dopo l'illustrazione del relatore, si prenotano ed il presidente del consiglio dà loro la parola secondo l'ordine di prenotazione .
- I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola; tuttavia è consentito lo scambio di turno fra i consiglieri, previa comunicazione alla presidenza del consiglio.
- Il sindaco, il relatore e gli assessori possono chiedere di intervenire nel corso della discussione, complessivamente per 15 minuti, per fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dai consiglieri, utili per il prosieguo della discussione stessa.
- Il presidente dichiara chiusa la discussione generale al termine di tutti gli interventi dei consiglieri, dopo la replica finale del relatore, sindaco o presidente medesimo.
- Dichiarata chiusa la discussione, la parola è concessa per le dichiarazioni di voto solo una per gruppo ai consiglieri che non sono intervenuti nella discussione ed a quelli che eventualmente si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza, per motivare il proprio voto.
- Dopo le dichiarazioni di voto non è consentito alcun altro intervento.