Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo 5 - Ordine dei Lavori

Art. 84 - Questioni pregiudiziali e sospensive
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerare decaduto, precisandone i motivi. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
  2. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione in merito.
  3. Il presidente ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
  4. Su tali questioni il presidente del consiglio decide seduta stante, previo intervento del proponente e, ove ne faccia richiesta, di un consigliere contrario, entrambi per non più di tre minuti.