Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale
Capo 5 - Ordine dei Lavori
Art. 84 - Questioni pregiudiziali e sospensive
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
- Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerare decaduto, precisandone i motivi. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
- Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione in merito.
- Il presidente ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
- Su tali questioni il presidente del consiglio decide seduta stante, previo intervento del proponente e, ove ne faccia richiesta, di un consigliere contrario, entrambi per non più di tre minuti.