Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale
Capo 4 - Disciplina delle Adunanze
Art. 75 - Comportamento del pubblico
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
- Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio rimane nell'apposito spazio allo stesso riservato, tiene un comportamento corretto e si astiene da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
- Nella sala in cui si svolge la seduta consiliare è fatto divieto di introdurre cartelli, striscioni, aste, bastoni e simili.
- I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine, almeno un agente è sempre comandato in servizio per le adunanze del consiglio, alle dirette dipendenze del presidente.
- Se necessario, il presidente richiede l'intervento in aula della forza pubblica.
- Se persone del pubblico turbano l'ordine, il presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di allontanare dall'aula gli autori della turbativa.
- Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini ed il pubblico non si attiene ai richiami, il presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.