Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo 4 - Disciplina delle Adunanze

Art. 75 - Comportamento del pubblico
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio rimane nell'apposito spazio allo stesso riservato, tiene un comportamento corretto e si astiene da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
  2. Nella sala in cui si svolge la seduta consiliare è fatto divieto di introdurre cartelli, striscioni, aste, bastoni e simili.
  3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine, almeno un agente è sempre comandato in servizio per le adunanze del consiglio, alle dirette dipendenze del presidente.
  4. Se necessario, il presidente richiede l'intervento in aula della forza pubblica.
  5. Se persone del pubblico turbano l'ordine, il presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di allontanare dall'aula gli autori della turbativa.
  6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini ed il pubblico non si attiene ai richiami, il presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.