Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo 3 - Pubblicità delle Adunanze

Art. 73 - Adunanze aperte
(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, può convocare, anche fuori dalla propria sede, un'adunanza aperta del consiglio comunale, per l'intera seduta o parte della stessa.
  2. All'adunanza aperta possono essere invitati i rappresentanti dello stato, della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere, ed i soggetti privati che abbiano particolare interesse o conoscenze rispetto all'argomento trattato.
  3. Il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio, può concedere ai soggetti invitati la facoltà di intervenire nella discussione, per consentire di apportare il loro contributo all'esame del tema trattato.
  4. In merito all'argomento discusso in seduta aperta non sono adottate deliberazioni; possono essere approvati ordini del giorno e mozioni.
  5. La resocontazione degli interventi, ove possibile, è effettuata con strumenti di registrazione.
 
 

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