Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo 3 - Pubblicità delle Adunanze

Art. 72 - Adunanze segrete
(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. L'adunanza del consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
  2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
  3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a sospendere la discussione e dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al comma 4, escano dall'aula.
  4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
  5. Nelle adunanze segrete è sospesa la registrazione della seduta; il verbale è redatto in modo compatibile con la segretezza ed omettendo la resocontazione degli interventi, salvo che il consigliere chieda espressamente che sia allegato il testo dattiloscritto del suo intervento.
 
 

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