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Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale
Capo 2 - Ordinamento delle Sedute
Art. 70 - Adunanze di seconda convocazione
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
- E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale o che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei consiglieri, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.
- Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segua ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
- Nel caso in cui siano introdotti argomenti aggiunti alla seduta di seconda convocazione, questi sono trattati come di prima convocazione.
- La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta se, trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio, manca il numero legale previsto per renderla valida, da accertarsi con le modalità previste dall'articolo 69, comma 3.
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