Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo 2 - Ordinamento delle Sedute

Art. 69 - Adunanze di prima convocazione
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
  2. Appena raggiunto il numero legale, il segretario comunale, su disposizione del presidente, effettua l'appello nominale dei consiglieri.
  3. Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata nell'avviso, il presidente dispone comunque l'appello e, se constata la mancanza del numero legale, dichiara deserta l'adunanza. E' trascritta a verbale l'indicazione dei consiglieri presenti.
  4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Tuttavia, se si accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale, il presidente può richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Se dall'appello risulta che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, per non più di dieci minuti, trascorsi i quali è effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura dell'adunanza.