Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale
Capo 2 - Ordinamento delle Sedute
Art. 69 - Adunanze di prima convocazione
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
- L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
- Appena raggiunto il numero legale, il segretario comunale, su disposizione del presidente, effettua l'appello nominale dei consiglieri.
- Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata nell'avviso, il presidente dispone comunque l'appello e, se constata la mancanza del numero legale, dichiara deserta l'adunanza. E' trascritta a verbale l'indicazione dei consiglieri presenti.
- Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Tuttavia, se si accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale, il presidente può richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Se dall'appello risulta che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, per non più di dieci minuti, trascorsi i quali è effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura dell'adunanza.