Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo 2 - Ordinamento delle Sedute

Art. 68 - Numero legale
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. La seduta consiliare, sia di prima, sia di seconda convocazione, è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente; il sindaco, se presente, non concorre alla determinazione del numero necessario.
  2. La seduta di prima convocazione è comunque dichiarata deserta se all'ordine del giorno sono iscritte solamente proposte di deliberazioni e manca il numero legale di cui al comma 3.
  3. Non è possibile discutere proposte di deliberazioni se non è presente in seduta di prima convocazione almeno la metà ed in seduta di seconda convocazione almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente; il sindaco, se presente, non concorre alla determinazione del numero necessario.
  4. Sono fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una presenza qualificata.