Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale
Capo 1- Organizzazione dei Lavori del Consiglio
Art. 67 - Deposito e consultazione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
- La documentazione relativa a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno è depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale il giorno stesso della trasmissione dell'avviso di convocazione. Gli atti più rilevanti possono essere resi disponibili ai consiglieri in via telematica.
- Ciascun consigliere può chiedere che una proposta non sia sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri previsti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
- All'inizio della seduta la documentazione è depositata nella sala dell'adunanza, a disposizione dei consiglieri.