Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo 1- Organizzazione dei Lavori del Consiglio

Art. 67 - Deposito e consultazione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. La documentazione relativa a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno è depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale il giorno stesso della trasmissione dell'avviso di convocazione. Gli atti più rilevanti possono essere resi disponibili ai consiglieri in via telematica.
  2. Ciascun consigliere può chiedere che una proposta non sia sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri previsti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
  3. All'inizio della seduta la documentazione è depositata nella sala dell'adunanza, a disposizione dei consiglieri.
 
 

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