Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo 1- Organizzazione dei Lavori del Consiglio

Art. 65 - Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. 1. L'avviso di convocazione , unitamente all'ordine del giorno, è trasmesso ai consiglieri, al sindaco ed al segretario comunale, di norma mediante sistemi telematici di comunicazione o, su richiesta del consigliere, mediante deposito nella sede comunale.
  2. L'amministrazione comunale ha l'onere di fornire e mantenere la strumentazione necessaria alla convocazione di cui al comma 1.
  3. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del consigliere in adunanza, salvo che il consigliere, all'apertura della seduta, non eccepisca apposita pregiudiziale.
  4. L'avviso per le sedute ordinarie è trasmesso con le modalità di cui al comma 1 almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
  5. Per le riunioni in via di urgenza, l'avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore prima.
  6. Se dopo la trasmissione degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, sentita la conferenza dei capigruppo, è dato avviso ai consiglieri almeno ventiquattr'ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
  7. La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza può essere sindacata dal consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
  8. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione dell'avviso di convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono compresi i giorni festivi.
 
 

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