Titolo 4 - Funzionamento del Consiglio Comunale
Capo 1- Organizzazione dei Lavori del Consiglio
Art. 65 - Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
- 1. L'avviso di convocazione , unitamente all'ordine del giorno, è trasmesso ai consiglieri, al sindaco ed al segretario comunale, di norma mediante sistemi telematici di comunicazione o, su richiesta del consigliere, mediante deposito nella sede comunale.
- L'amministrazione comunale ha l'onere di fornire e mantenere la strumentazione necessaria alla convocazione di cui al comma 1.
- L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del consigliere in adunanza, salvo che il consigliere, all'apertura della seduta, non eccepisca apposita pregiudiziale.
- L'avviso per le sedute ordinarie è trasmesso con le modalità di cui al comma 1 almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
- Per le riunioni in via di urgenza, l'avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore prima.
- Se dopo la trasmissione degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, sentita la conferenza dei capigruppo, è dato avviso ai consiglieri almeno ventiquattr'ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza può essere sindacata dal consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
- Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione dell'avviso di convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono compresi i giorni festivi.