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Art. 57 - Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri
(art. 86, comma 5, D.lgs. n°267/2000)
  1. Ai sensi dell'Art. 86, comma 5, del D.lgs. n°267/2000, sono stipulati, tramite il competente dirigente, contratti di assicurazione a favore dei consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato. ù
  2. L'amministrazione assicura il rimborso delle spese processuali in ogni stato e grado di giudizio agli amministratori comunali che abbiano subito procedimenti penali in conseguenza di fatti o atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione.