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Art. 56 Incarichi particolari a consiglieri
(art. 77 D.Lgs. n° 267/2000 - art. 27 Statuto)
  1. 1. Il presidente del consiglio, su richiesta del sindaco, può incaricare un consigliere, escluso ogni potere decisionale e qualsiasi forma di compenso o simili, a:

    a) compiere studi e indagini su oggetti particolari;
    b) sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative analoghe su argomenti specifici.
  2. L'atto con il quale si conferisce l'incarico, individua la struttura comunale di supporto ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti.