Titolo
Capo
Art. 56 Incarichi particolari a consiglieri
(art. 77 D.Lgs. n° 267/2000 - art. 27 Statuto)
- 1. Il presidente del consiglio, su richiesta del sindaco, può incaricare un consigliere, escluso ogni potere decisionale e qualsiasi forma di compenso o simili, a:
a) compiere studi e indagini su oggetti particolari;
b) sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative analoghe su argomenti specifici.
- L'atto con il quale si conferisce l'incarico, individua la struttura comunale di supporto ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti.