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Titolo 3 - Consiglieri Comunali
Capo 2 - Doveri dei Consiglieri
Art. 54 - Situazione patrimoniale
(Legge n° 441/1991 - artt. 28 Statuto)
- I consiglieri, entro tre mesi dalla proclamazione, dichiarano la loro appartenenza a qualsiasi associazione e depositano, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", una dichiarazione concernente:
a) i diritti reali di cui siano titolari sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; b) le azioni di società possedute; c) le quote di partecipazione a società; d) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
- Gli adempimenti indicati nelle lettere da a) ad e) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se vi consentono.
- I consiglieri, entro tre mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, depositano un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera a), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi.
- Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i consiglieri depositano una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa al reddito delle persone fisiche.
- L'ufficio di presidenza del consiglio comunale predispone la modulistica occorrente per le dichiarazioni di cui sopra.
- In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, il presidente del consiglio diffida il consigliere a provvedere entro il termine di quindici giorni. Trascorso il termine di cui sopra e l'eventuale diffida, è sospesa la corresponsione all'interessato del gettone di presenza, fino all'adempimento, e si procede alla pubblicazione delle dichiarazioni sul mezzo di informazione comunale ed a darne notizia alla stampa locale.
- Ad analoga procedura si assoggettano il sindaco, gli assessori ed i dirigenti.
- Annualmente l'ufficio di presidenza chiede agli enti di cui all'Art. 16, comma 1, lettera d), di comunicare la situazione patrimoniale dei rispettivi amministratori e dirigenti.
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