Titolo 3 - Consiglieri Comunali

Capo 2 - Doveri dei Consiglieri

Art. 53 - Divieto di incarichi presso enti od istituzioni dipendenti. Divieto speciale di comprare
(art. 78, comma 5, D.Lgs. n° 267/2000 - art.1471 codice civile)
  1. Ai consiglieri comunali, oltre che al sindaco ed agli assessori, è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune. 
  2. A pena di nullità, i consiglieri comunali, oltre che il sindaco e gli assessori, non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni comunali.