|
|
Titolo 3 - Consiglieri Comunali
Capo 2 - Doveri dei Consiglieri
Art. 52 - Divieto di partecipazione
(art. 78, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
- 1. I consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali, a norma di legge, abbiano interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- I consiglieri di cui al comma 1 hanno l'obbligo di assentarsi dalla sala dell'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione della deliberazione. Se intendono che l'avvenuta osservanza di tale obbligo risulti a verbale, prima di allontanarsi, informano il consiglio comunale di quanto sopra.
- Il divieto di cui al comma 1 si estende anche agli assessori ed al segretario comunale.
|
|