Titolo 3 - Consiglieri Comunali

Capo 2 - Doveri dei Consiglieri

Art. 52 - Divieto di partecipazione
(art. 78, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. 1. I consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali, a norma di legge, abbiano interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
  2. I consiglieri di cui al comma 1 hanno l'obbligo di assentarsi dalla sala dell'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione della deliberazione. Se intendono che l'avvenuta osservanza di tale obbligo risulti a verbale, prima di allontanarsi, informano il consiglio comunale di quanto sopra.
  3. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche agli assessori ed al segretario comunale.
 
 

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