Titolo 3 - Consiglieri Comunali

Capo 1 - Diritti e Poteri dei Consiglieri

Art. 50 - Ordini del giorno
(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 15 Statuto)
  1. 1.L'ordine del giorno è una decisione adottata dal consiglio comunale, con cui esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante pubblico interesse, anche esulanti la competenza amministrativa del consiglio.
  2. L'ordine del giorno è presentato per iscritto o trasmesso in via telematica all'ufficio di presidenza del consiglio comunale ed è iscritto alla prima seduta utile, dopo l'esame di ammissibilità da parte della conferenza dei capigruppo.
  3. Possono essere presentate proposte di ordini del giorno prima dell'inizio della seduta ma, in tal caso, il presidente ne ammette la discussione e la votazione nella seduta in corso, subordinatamente all'assenso unanime dei capigruppo presenti in aula.
  4. Agli emendamenti e subemendamenti eventualmente presentati su un ordine del giorno si applica quanto previsto dall'Art. 49, comma 5.
  5. Per la discussione in consiglio degli ordini del giorno si applicano i tempi degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.