Titolo 3 - Consiglieri Comunali
Capo 1 - Diritti e Poteri dei Consiglieri
Art. 50 - Ordini del giorno
(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 15 Statuto)
- 1.L'ordine del giorno è una decisione adottata dal consiglio comunale, con cui esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante pubblico interesse, anche esulanti la competenza amministrativa del consiglio.
- L'ordine del giorno è presentato per iscritto o trasmesso in via telematica all'ufficio di presidenza del consiglio comunale ed è iscritto alla prima seduta utile, dopo l'esame di ammissibilità da parte della conferenza dei capigruppo.
- Possono essere presentate proposte di ordini del giorno prima dell'inizio della seduta ma, in tal caso, il presidente ne ammette la discussione e la votazione nella seduta in corso, subordinatamente all'assenso unanime dei capigruppo presenti in aula.
- Agli emendamenti e subemendamenti eventualmente presentati su un ordine del giorno si applica quanto previsto dall'Art. 49, comma 5.
- Per la discussione in consiglio degli ordini del giorno si applicano i tempi degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.