Titolo 3 - Consiglieri Comunali

Capo 1 - Diritti e Poteri dei Consiglieri

Art. 49 - Mozioni
(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 15 Statuto)
  1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativi, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito delle attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. Si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
  2. La mozione è presentata per iscritto o trasmessa in via telematica all'ufficio di presidenza del consiglio comunale ed è iscritta alla prima seduta utile, dopo l'esame di ammissibilità da parte della conferenza dei capigruppo.
  3. Se la mozione è presentata da più consiglieri, è illustrata dal primo dei firmatari presenti.
  4. Per la discussione in consiglio delle mozioni si applicano i tempi degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.
  5. Gli emendamenti e subemendamenti eventualmente presentati sono votati solo con il consenso del proponente, secondo la procedura degli emendamenti.
 
 

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