Titolo 3 - Consiglieri Comunali

Capo 1 - Diritti e Poteri dei Consiglieri

Art. 46 - Emendamenti
(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 15 Statuto)
  1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, modificazioni, soppressioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione; gli emendamenti (soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi) possono essere proposti dal sindaco, dai consiglieri, dalle commissioni consiliari e dal settore proponente.
  2. Se l'argomento non è sottoposto al parere della commissione consiliare, eventuali emendamenti, di norma, sono presentati per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio comunale, entro il giorno precedente a quello dell'adunanza. L'ufficio assicura che gli stessi siano inseriti agli atti del consiglio comunale muniti dei pareri previsti dalla legge e, contestualmente, ne informa la giunta comunale, per il tramite del segretario comunale.
  3. Se l'argomento è assegnato alla commissione consiliare competente, eventuali emendamenti possono essere presentati per iscritto anche durante la seduta stessa, nel qual caso immediatamente il segretario della commissione ne cura la trasmissione all'ufficio di presidenza del consiglio comunale. L'ufficio procede a quanto previsto nel comma 2, secondo capoverso.
  4. Quando si tratta di emendamenti meramente formali, che non incidono su aspetti tecnici e contabili della delibera, essi possono essere presentati, purché chiaramente espressi per iscritto, al presidente del consiglio comunale anche nel corso della seduta. Non possono in ogni caso essere votati emendamenti che necessitano dei pareri, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.
  5. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il presidente reputi appropriato. Per tutti gli emendamenti presentati relativi ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.
  6. Sugli emendamenti interviene una volta sola un solo consigliere per ogni gruppo. Esaurita la discussione, il relatore, a nome della giunta comunale, si pronuncia in merito agli emendamenti.
  7. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi; il presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione, quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa. I subemendamenti sono votati prima di quello principale.
 
 

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