Titolo 3 - Consiglieri Comunali

Capo 1 - Diritti e Poteri dei Consiglieri

Art. 42 - Copia dei documenti
(art. 43, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 15 Statuto)
  1. Il consigliere ha diritto di ottenere copia gratuita di tutti i documenti amministrativi.
  2. La richiesta delle copie è effettuata dal consigliere presso l'ufficio competente o presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale ed è ricevuta dal dipendente preposto, su apposito modulo, nel quale il consigliere indica gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
  3. Il rilascio di copie di atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato avviene nel più breve tempo possibile; il rilascio di copie di altri atti avviene entro cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso è precisato il maggior termine per il rilascio.
  4. Qualora la richiesta di accesso riguardi un atto che non è detenuto dall'amministrazione comunale, il responsabile del settore competente per materia provvede affinché questa sia tempestivamente evasa.
  5. Le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere ed in esenzione dei diritti di segreteria.
 
 

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