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Titolo 3 - Consiglieri Comunali
Capo 1 - Diritti e Poteri dei Consiglieri
Art. 42 - Copia dei documenti
(art. 43, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 15 Statuto)
- Il consigliere ha diritto di ottenere copia gratuita di tutti i documenti amministrativi.
- La richiesta delle copie è effettuata dal consigliere presso l'ufficio competente o presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale ed è ricevuta dal dipendente preposto, su apposito modulo, nel quale il consigliere indica gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
- Il rilascio di copie di atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato avviene nel più breve tempo possibile; il rilascio di copie di altri atti avviene entro cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso è precisato il maggior termine per il rilascio.
- Qualora la richiesta di accesso riguardi un atto che non è detenuto dall'amministrazione comunale, il responsabile del settore competente per materia provvede affinché questa sia tempestivamente evasa.
- Le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere ed in esenzione dei diritti di segreteria.
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