Titolo 3 - Consiglieri Comunali

Capo 1 - Diritti e Poteri dei Consiglieri

Art. 41 - Diritti di informazione e di accesso
(art. 43, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 15 Statuto)
  1. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle strutture comunali e di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, enti ed istituzioni dipendenti e società partecipate, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in loro possesso, anche relativamente alle pratiche in itinere.
  2. La richiesta di accesso e` avanzata per iscritto al responsabile del settore competente per materia del comune od al responsabile dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, che la evade nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento. Per quanto riguarda le aziende speciali, istituzioni, enti, ecc. la richiesta di accesso può essere inoltrata anche direttamente ai rispettivi organi competenti.
  3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato è soddisfatto nel più breve tempo possibile; l'esercizio del diritto di accesso agli altri atti è soddisfatto entro cinque giorni successivi a quello della richiesta.
  4. Il diniego o il differimento dell'accesso possono essere opposti dall'amministrazione solo nei casi normativamente previsti; i relativi provvedimenti sono motivati e contro di essi il consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.
 
 

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