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Titolo 3 - Consiglieri Comunali
Capo 1 - Diritti e Poteri dei Consiglieri
Art. 41 - Diritti di informazione e di accesso
(art. 43, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 15 Statuto)
- I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle strutture comunali e di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, enti ed istituzioni dipendenti e società partecipate, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in loro possesso, anche relativamente alle pratiche in itinere.
- La richiesta di accesso e` avanzata per iscritto al responsabile del settore competente per materia del comune od al responsabile dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, che la evade nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento. Per quanto riguarda le aziende speciali, istituzioni, enti, ecc. la richiesta di accesso può essere inoltrata anche direttamente ai rispettivi organi competenti.
- L'esercizio del diritto di accesso agli atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato è soddisfatto nel più breve tempo possibile; l'esercizio del diritto di accesso agli altri atti è soddisfatto entro cinque giorni successivi a quello della richiesta.
- Il diniego o il differimento dell'accesso possono essere opposti dall'amministrazione solo nei casi normativamente previsti; i relativi provvedimenti sono motivati e contro di essi il consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.
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