Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo 7 - Risorse per il Funzionamento degli Organismi Consiliari

Art. 39 - Risorse attribuite ai gruppi consiliari e relativa gestione
(art.38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. Ciascun gruppo, nell'ambito delle risorse finanziarie per il consiglio comunale di cui all'Art. 38, è dotato di apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sulla base delle indicazioni stabilite dalla conferenza dei capigruppo, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
  2. Lo stanziamento spettante ad ogni gruppo viene calcolato ripartendo:

    a) il 30% del fondo disponibile con una quota uguale per ogni gruppo;
    b) il 70% del fondo disponibile con una quota commisurata alla consistenza numerica di ogni gruppo.
    3. L'impegno e la liquidazione delle spese di cui al comma 1 sono disposti con determinazione del dirigente dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, su richiesta del rispettivo capo del gruppo consiliare.
  3. Il dirigente informa il presidente del consiglio degli atti che impegnano il bilancio relativamente al funzionamento dei gruppi consiliari.
  4. Il presidente del consiglio comunale rende pubblico annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo del comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno precedente.