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Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Capo 7 - Risorse per il Funzionamento degli Organismi Consiliari
Art. 38 - Risorse finanziarie per il consiglio comunale
(art.38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000)
- Il bilancio annuale dell'ente garantisce lo stanziamento, in appositi ed autonomi capitoli, dei fondi necessari al funzionamento del consiglio comunale, della presidenza del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari.
- Il presidente del consiglio, con decisione assunta in sede di conferenza dei capigruppo, provvede a richiedere al sindaco l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui al comma 1.
- L'assegnazione delle risorse è effettuata in sede di piano esecutivo di gestione.
- Gli atti gestionali di spesa sono assunti dal dirigente responsabile dell'ufficio di presidenza del consiglio, il quale opera secondo le direttive espresse dal presidente del consiglio e dal consiglio stesso, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia finanziaria.
- Ove si rendano necessarie, in quest'ambito, deliberazioni di giunta comunale, queste sono proposte al sindaco sulla base di apposita richiesta del presidente del consiglio comunale.
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