Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo 6 - Commissioni D'indagine

Art. 37 - Commissioni d'indagine
(art.44, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. Su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti del consiglio e della giunta, dai responsabili degli uffici o servizi o dai rappresentanti del comune in altri organismi.
  2. La deliberazione che istituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta, il termine per concluderla e riferire al consiglio e le modalità di funzionamento. Della commissione fa parte un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Il presidente della commissione, individuato tra i consiglieri di minoranza, ed i commissari sono nominati dal consiglio con votazione palese.
  3. Le sedute della commissione d'indagine non sono pubbliche.
  4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, i dirigenti comunali mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
  5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori dei conti, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti o organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i commissari ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
  6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal segretario della stessa.
  7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni, riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al comma 5.
  8. Il consiglio, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro il termine stabilito.
  9. Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal presidente della commissione al segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio del comune.
 
 

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