|
|
Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Capo 6 - Commissioni D'indagine
Art. 37 - Commissioni d'indagine
(art.44, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)
- Su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti del consiglio e della giunta, dai responsabili degli uffici o servizi o dai rappresentanti del comune in altri organismi.
- La deliberazione che istituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta, il termine per concluderla e riferire al consiglio e le modalità di funzionamento. Della commissione fa parte un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Il presidente della commissione, individuato tra i consiglieri di minoranza, ed i commissari sono nominati dal consiglio con votazione palese.
- Le sedute della commissione d'indagine non sono pubbliche.
- La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, i dirigenti comunali mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori dei conti, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti o organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i commissari ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
- La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal segretario della stessa.
- Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni, riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al comma 5.
- Il consiglio, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro il termine stabilito.
- Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal presidente della commissione al segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio del comune.
|
|