Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Capo 5 - Commissione per le Pari Opportunità
Art. 34 - Durata, convocazione e funzionamento della commissione
(art.10 Statuto)
1. La commissione ha carattere permanente ed i suoi membri durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha nominati.
2. I componenti la commissione decadono se non partecipano consecutivamente e senza giustificato motivo a tre riunioni; si applicano in merito le disposizioni statutarie e regolamentari relative ai consiglieri.
3. La commissione si riunisce su convocazione della presidente o su richiesta del sindaco o di un terzo delle sue componenti, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo improrogabili necessità.
4. Per la validità delle sedute, occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
5. Per la validità delle decisioni occorre il parere favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, integrandosi eventualmente con esperti esterni o consulenti scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione.
7. Le strutture organizzative dell'amministrazione comunale collaborano con la commissione quando è necessario o su richiesta della commissione stessa.
8. La commissione può proporre alla giunta comunale il conferimento d'incarichi di collaborazione ad istituti o dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e privati, nonché esperti. In questo caso, gli adempimenti burocratici per la formazione degli atti amministrativi necessari fanno capo al dirigente del settore di cui al comma 1 dell'Art. 32.