Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo 5 - Commissione per le Pari Opportunità

Art. 33 - Autonomia e poteri della commissione
(art.10 Statuto)
  1. La commissione opera in piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, può avere rapporti esterni al fine di promuovere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
  2. La commissione, per la realizzazione delle iniziative, si avvale dei fondi indicati in apposito capitolo del bilancio dell'amministrazione comunale.
  3. I pareri formulati dalla commissione per le pari opportunità non sostituiscono quelli previsti da norme di legge o da altri regolamenti comunali.