Art. 31 - Compiti della commissione
La commissione è organo consultivo e propositivo in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione femminile per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi d'uguaglianza e di parità sociale, sanciti dalla costituzione, dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive dell'unione europea.
In particolare la commissione:
- presenta proposte d'adeguamento, revisione ed adozione d'atti normativi ovvero proposte d'atti amministrativi attinenti le finalità di cui all'Art. 30;
- propone iniziative atte a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia, in particolare nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli, e tesa a rendere compatibile tale esperienza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
- propone indagini e ricerche sulla condizione della donna nell'ambito del territorio comunale, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
- formula osservazioni e proposte nelle varie fasi del procedimento d'approvazione in consiglio comunale d'atti amministrativi; con riferimento ai bilanci annuali e pluriennali, ai programmi ed ai piani territoriali è consultata preventivamente;
- favorisce l'applicazione, da parte di soggetti pubblici, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, in particolare quelle relative al lavoro ed alle condizioni d'impiego delle donne.