Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Capo 4 - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 27 - Partecipazione ai lavori della commissione
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - - art.9 Statuto)
1. L'assessore competente (o in sua assenza il Sindaco o il Vice Sindaco) relaziona alla commissione e può intervenire nella discussione. All'assessore relatore, che percepisce l'indennità di funzione dimezzata, sono riconosciuti i permessi previsti dall'Art. 79, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000.
2. Il sindaco, il presidente del consiglio, i consiglieri non componenti e gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, senza concorrere alla formazione del numero legale né prendere parte ad eventuali votazioni.
3. Su richiesta dei rispettivi presidenti, possono essere invitati alle sedute delle commissioni dirigenti, tecnici, esperti e funzionari, nonché altre persone estranee all'amministrazione, la cui presenza è ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
4. Il segretario comunale ha comunque facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari.
5. Ciascun gruppo consiliare può designare un esperto che partecipi ai lavori della commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al presidente della commissione stessa, con diritto di partecipare ai lavori della commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione, e solo con diritto di parola.