Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo 4 - Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 26 - Convocazione delle commissioni
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.9 Statuto)
  1. Le sedute delle commissioni si tengono di norma in un giorno fisso della settimana e con cadenza periodica, previa intesa tra i presidenti delle stesse.
  2. La commissione è convocata anche a seguito di richiesta scritta di commissari che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
  3. La convocazione della commissione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso è recapitato ai commissari di norma mediante sistemi telematici di comunicazione, almeno tre giorni prima della seduta, e contestualmente è data comunicazione della convocazione al sindaco, agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, ai restanti consiglieri comunali, ai dirigenti ed al segretario comunale. E' fatto salvo il termine ridotto, nei casi previsti dall'Art. 65, commi 5 e 6.
  4. Ogni commissario può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente della commissione decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
  5. Alla pubblicazione e diffusione dell'avviso di convocazione si applicano le disposizioni dell'Art. 66, commi 1 e 2.