Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Capo 4 - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 24 - Commissione in sede redigente
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - - art.9 Statuto)
- Il consiglio può deferire alla commissione, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di redigere il testo di atti deliberativi.
- La commissione presenta al consiglio i risultati dell'attività assegnatagli entro i termini dallo stesso stabiliti. Prima della votazione finale, la commissione raccoglie i pareri prescritti per legge.
- Ai fini dell'attività redigente, la commissione può avvalersi del supporto tecnico di dirigenti o consulenti esterni incaricati dall'ufficio di presidenza del consiglio comunale.