Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Capo 4 - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 23 - Commissione in sede referente
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.9 Statuto)
- Le commissioni svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni materiali, funzioni referenti relativamente alle deliberazioni consiliari concernenti:
a) gli argomenti previsti dall'Art. 42, comma 2, lettere da A) a G) comprese, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni (di seguito denominato D.Lgs/267/2000);
b) altri atti di competenza consiliare, su richiesta almeno di un terzo della conferenza dei capigruppo.
- Il parere della commissione è assunto con votazione, con le modalità previste dall'Art. 28, comma 6. Possono, altresì, essere presentate relazioni di maggioranza e di minoranza, anche in alternativa alla votazione stessa.
- La commissione competente esprime il parere entro la data fissata per la discussione dell'argomento in consiglio comunale.
- Il consiglio comunale può prescindere dal parere della commissione quando sussistono motivi di comprovata urgenza a tutela degli interessi del comune o nel caso di mancata validità della seduta regolarmente convocata.