Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo 4 - Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 23 - Commissione in sede referente
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.9 Statuto)
  1. Le commissioni svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni materiali, funzioni referenti relativamente alle deliberazioni consiliari concernenti:
    a) gli argomenti previsti dall'Art. 42, comma 2, lettere da A) a G) comprese, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni (di seguito denominato D.Lgs/267/2000);
    b) altri atti di competenza consiliare, su richiesta almeno di un terzo della conferenza dei capigruppo.
  2. Il parere della commissione è assunto con votazione, con le modalità previste dall'Art. 28, comma 6. Possono, altresì, essere presentate relazioni di maggioranza e di minoranza, anche in alternativa alla votazione stessa.
  3. La commissione competente esprime il parere entro la data fissata per la discussione dell'argomento in consiglio comunale.
  4. Il consiglio comunale può prescindere dal parere della commissione quando sussistono motivi di comprovata urgenza a tutela degli interessi del comune o nel caso di mancata validità della seduta regolarmente convocata.