Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo 4 - Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 22 - Assegnazione degli affari alle commissioni
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.9 Statuto)
  1. L'ufficio di presidenza del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, assegna gli affari alla commissione permanente competente per materia.
  2. Se un argomento riguarda congiuntamente più commissioni permanenti, le commissioni coinvolte possono procedere alle loro attività anche a riunione congiunta, sotto la presidenza del presidente più anziano di età.
  3. Nel caso in cui un presidente sollevi eccezioni sulla competenza della commissione, lo fa presente al presidente del consiglio comunale, che decide definitivamente.
 
 

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