Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Capo 4 - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 22 - Assegnazione degli affari alle commissioni
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.9 Statuto)
- L'ufficio di presidenza del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, assegna gli affari alla commissione permanente competente per materia.
- Se un argomento riguarda congiuntamente più commissioni permanenti, le commissioni coinvolte possono procedere alle loro attività anche a riunione congiunta, sotto la presidenza del presidente più anziano di età.
- Nel caso in cui un presidente sollevi eccezioni sulla competenza della commissione, lo fa presente al presidente del consiglio comunale, che decide definitivamente.