Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Capo 4 - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 18 - Elezione, durata in carica e cessazione del presidente e del vice presidente della commissione
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.9 Statuto)
- La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede, entro quindici giorni dalla costituzione.
- Nella prima seduta la commissione procede all'elezione del presidente e del vice presidente tra i suoi componenti, con le modalità previste dall'Art. 13 dello statuto, alternativamente individuandoli nella maggioranza e minoranza consiliari per ciascuna commissione.
- Nessun consigliere può essere eletto presidente in più di una commissione.
- Il presidente del consiglio, nella prima seduta utile informa il consiglio comunale dell'avvenuto insediamento delle commissioni consiliari, dell'elezione dei presidenti e vice presidenti, e di ogni successiva variazione.
- Il presidente e il vice presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
- In caso di cessazione della carica si applicano le disposizioni dell'Art. 7.