Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo 4 - Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 18 - Elezione, durata in carica e cessazione del presidente e del vice presidente della commissione
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000 - art.9 Statuto)
  1. La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede, entro quindici giorni dalla costituzione.
  2. Nella prima seduta la commissione procede all'elezione del presidente e del vice presidente tra i suoi componenti, con le modalità previste dall'Art. 13 dello statuto, alternativamente individuandoli nella maggioranza e minoranza consiliari per ciascuna commissione.
  3. Nessun consigliere può essere eletto presidente in più di una commissione.
  4. Il presidente del consiglio, nella prima seduta utile informa il consiglio comunale dell'avvenuto insediamento delle commissioni consiliari, dell'elezione dei presidenti e vice presidenti, e di ogni successiva variazione.
  5. Il presidente e il vice presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
  6. In caso di cessazione della carica si applicano le disposizioni dell'Art. 7.