Titolo 2 - Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo 3 - Conferenza Dei Capigruppo

Art. 13 - Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo
(art.18 Statuto)
  1. La conferenza dei capigruppo è composta dal presidente del consiglio comunale che la convoca e la presiede e dai capigruppo consiliari. I capigruppo possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro consigliere appartenente al gruppo.
  2. Le sedute della conferenza non sono pubbliche.
  3. Alle riunioni partecipa il sindaco, che può delegare un assessore, ed è invitato il segretario comunale o un dirigente. Ai fini previsti dall'art. 64, comma 2, nel caso in cui gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della conferenza per il consiglio comunale non siano già stati trattati dalla competente commissione, in assenza di un componente della giunta comunale, ciascun capogruppo può chiedere al presidente di non convocare il consiglio stesso. Possono, altresì, partecipare, qualora invitati dal presidente, i componenti della giunta ed i dirigenti competenti per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  4. Oltre che su iniziativa del presidente, la conferenza è convocata su richiesta scritta e motivata del sindaco o di almeno un terzo dei capigruppo, entro dieci giorni.
  5. Le riunioni di norma si tengono in un giorno fisso della settimana e con cadenza periodica ovvero, in mancanza, sono convocate con almeno ventiquattro ore di anticipo. In casi di particolare urgenza il presidente del consiglio comunale può convocare con breve anticipo la conferenza dei capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del consiglio, sospendendo la seduta stessa.
  6. Le sedute della conferenza sono valide se è presente almeno un terzo dei rappresentanti dei gruppi, escluso il presidente del consiglio comunale, salvo il caso che sia l'unico componente del suo gruppo consiliare.
  7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati dai capigruppo, non computandosi tra essi gli astenuti. Partecipano alle votazioni i soli capigruppo, ciascuno dei quali è portatore di un numero di voti pari a quello del suo gruppo consiliare.
  8. Delle riunioni della conferenza è redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, normalmente a cura di un funzionario designato dal dirigente dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale.
  9. I capigruppo, all'unanimità dei componenti, possono stabilire, di volta in volta, di derogare alle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche al fine di consentire lo snellimento dei lavori consiliari.