Titolo 1 - Disposizioni generali

Art. 04 - Sede delle adunanze
(art.38, commi 2 e 9, D.Lgs. n° 267/2000)
  1. Le adunanze del consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
  2. Parte della sala è destinata ai componenti del consiglio comunale, della giunta comunale ed alla segreteria; uno spazio apposito è riservato al pubblico, alla stampa ed agli operatori radiotelevisivi.
  3. Le sedute consiliari, per motivi particolari, possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale, salvo riunioni congiunte con organi collegiali di altri enti.
  4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza sono esposte le bandiere italiana e dell'unione europea sia all'interno, sia all'esterno della sede.
  5. Nella sala adibita alle adunanze consiliari è vietato fumare. Ferma restando la competenza generale del presidente del consiglio comunale, con provvedimento dell'organo competente è individuato il soggetto preposto al rispetto del divieto in questione.