Carta d'Identità
La carta d'identità viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune ed ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Comune al momento della richiesta. La carta d'identità viene rilasciata al compimento del 15° anno d'età ed ha validità di 10 anni dalla data del rilascio.
La carta d'identità può essere rilasciata anche a cittadini non residenti nel Comune, specificando il motivo della richiesta. In questo caso i tempi possono essere più lunghi, perché occorre acquisire il nulla osta del Comune di residenza dell'interessato.
La carta di identità valida per l'espatrio può essere rilasciata anche agli infradiciottenni (minorenni di età compresa fra 15 anni compiuti e 18 anni non compiuti), ma in questo caso è necessario l'atto di assenso di coloro che esercitano la patria potestà (genitori o tutore); in mancanza dell'atto di assenso occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere la carta d'identità con valore esclusivamente di documento di riconoscimento, non valida per l'espatrio.
- In caso di deterioramento oppure in caso di smarrimento o di furto può essere richiesto il rilascio di una nuova carta d'identità, presentando, oltre ai documenti previsti per il rinnovo, la denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Carabinieri).
- Il documento non è plastificabile.
- La carta d'identità non può essere rilasciata per semplice trasferimento di residenza o per cambiamenti dello stato civile, nel frattempo intervenuti.
- In base alle disposizioni della c.d. "legge sulla privacy", nella carta d'identità non deve essere più indicato lo stato civile, salvo espressa richiesta dell'interessato.
Elenco dei paesi nei quali si accede con la sola carta d'identità:
- Austria: per turismo e transito per lavoro;
- Belgio: per turismo e lavoro;
- Bosnia Erzegovina: per turismo;
- Cipro: per turismo;
- Croazia: per turismo;
- Danimarca: per turismo e lavoro;
- Egitto: occorre presentare la carta d'identità e munirsi di una fotografia recente formato tessera che verrà apposta dalle Autorità Egiziane su di un modulo appositamente predisposto dalle stesse, in distribuzione sull'aereo o all'aeroporto d'arrivo, prima del controllo dei documenti. I minori non in possesso di carta d'identità (minori di anni 15), per poter entrare nel paese devono essere registrati nel passaporto del genitore che li accompagna;
- Eire Irlanda: per turismo;
- Finlandia: turismo;
- Francia: turismo e lavoro;
- Germania: turismo e lavoro;
- Gran Bretagna: turismo e lavoro;
- Grecia: turismo;
- Islanda: turismo;
- Liechtenstein: turismo;
- Lussemburgo: turismo e lavoro;
- Macedonia: turismo solo se la carta d'identità é accompagnata da apposito tesserino rilasciato alla frontiera previo pagamento di una somma equivalente a circa € 21,00;
- Malta: turismo;
- Marocco: turismo solo per chi vi si reca con viaggio organizzato;
- Norvegia: turismo;
- Olanda: turismo e lavoro;
- Polonia;
- Portogallo: turismo;
- Principato di Monaco: turismo;
- Repubblica Ceca: turismo;
- Romania: turismo per un periodo massimo di 30 giorni se cittadini U.E.;
- Slovenia: turismo;
- Spagna: turismo;
- Svezia: turismo;
- Svizzera: turismo e transito per lavoro;
- Tunisia: turismo solo per chi vi si reca con viaggio organizzato;
- Turchia: solo per chi vi si reca con viaggio organizzato;
- Ungheria: turismo
Lasciapassare:
ai sensi dell'accordo europeo sul regime di circolazione delle persone fra i Paesi Membri del Consiglio d'Europa del 13 dicembre 1957 aggiornato nel 1989 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 300B/39134/2.22.10 del 4 luglio 1986, i minori di anni 15 possono espatriare nei casi previsti dalla legge utilizzando come documento valido per l'espatrio un certificato di nascita o estratto di nascita vidimato dalla Questura o dal Commissariato di Pubblica Sicurezza competenti per territorio (Commissariato di P.S. di Rimini).
I genitori richiedenti residenti devono rivolgersi direttamente all'Ufficio Anagrafe muniti di 1 foto del minore e fotocopia dei documenti d'identità (Carta d'Identirà).
Con il lasciapassare si può espatriare nei seguenti Paesi:
- Austria
- Belgio
- Croazia
- Francia
- Germania
- Gran Bretagna
- Grecia
- Irlanda
- Liechtenstein
- Lussemburgo
- Malta
- Monaco
- Olanda
- Portogallo
- Spagna
- Svizzera
- Tunisia e Turchia (solo viaggi organizzati)
- Slovenia
Tempi di rilascio
Circa 20-30 giorni
- Ufficio Anagrafe
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AFFARI GENERALI-LEGALE-SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E DIRITTI DEI CITTADINI
sede comunale, via Vittorio Emanuele II, 2
0541 608339/323-351-219-397
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.15
sabato chiuso.
- Invio documenti ufficiali
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Documentazione da presentare
- 2 fotografie formato tessera recenti e uguali fra di loro, in bianco e nero o a colori, su sfondo chiaro, che riproducano il volto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi comunque visibili;
- documento di riconoscimento in corso di validità; in mancanza, occorre la compresenza di due testimoni maggiorenni provvisti di documenti di riconoscimento in corso di validità e non parenti dell'interessato, che dichiarino, sotto la loro personale responsabilità, di conoscerlo. Per gli stranieri è necessario esibire il passaporto. Nel caso di rinnovo è sufficiente presentare il documento scaduto.
Il rilascio della carta d'identità è soggetto al pagamento dei diritti fissi pari ad euro 5,42.
Si paga in contanti, direttamente allo sportello.
Rimane valida 10 anni dalla data del rilascio.
Il rinnovo può essere richiesto nei 180 giorni precedenti la scadenza.
Ai sensi dell'Art. 31 del D.L. 25/06/08 n. 112, i possessori di carta d'identità con validità limitata ai 5 anni (vecchia normativa) possono ottenere il prolungamento della scadenza per ulteriori 5 anni, recandosi all'Ufficio Anagrafe, il cui personale provvederà ad appore sul documento la dicitura "proroga scadenza fino al......".
Il rilascio è immediato, salvi i tempi per acquisire il nulla osta per i cittadini non residenti.
- art. 3 R.D. 18.6.1931 n. 773;
- artt. 288 - 294 R.D. 6.3.1940 n. 635;
- art. 11 D.P.R. 30.12.1965 n. 1656;
- L. n. 1185/1967;
- L. n. 3/2003;
- artt. 1 - 4 D.P.R. 6.8.1974 n. 649.;
- L. 127/1997;
- L. 191/1998;
- Sentenza Corte Costituzionale 16-30 dicembre 1997 n. 464;
- Circolare ministeriale n. 24380 n. 300/c/21229/21.62.5/IV del 13.4.1999